Per poter esercitare la professione di medico di medicina generale occorre avere acquisito il diploma di formazione in medicina generale dopo avere frequentato un corso di studi organizzato dalle regioni e attualmente della durata di tre anni. Successivamente, il medico può presentare domanda per essere inserito, sulla base dei titoli posseduti, in una graduatoria regionale che da diritto a partecipare alla assegnazione delle zone carenti di medicina generale. Sono abilitati all’esercizio della medicina generale anche coloro i quali, pur non possedendo tale titolo di studio, hanno ottenuto il diploma di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo entro il 31 dicembre 1994. Non è obbligatorio possedere tale titolo da parte di chi sostituisce il medico di medicina generale per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il Dottorato di Ricerca è un titolo accademico post lauream. È stato introdotto nel sistema universitario italiano nel 1980 (Legge 21 febbraio 1980, n.28, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382), e rappresenta il più alto grado di istruzione universitaria. Dura 3 anni. Per essere ammessi a un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea specialistica o di un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. La selezione per l’accesso ai Corsi di Dottorato avviene per concorso pubblico. L’attività formativa del Dottorato, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione e si conclude con l’elaborazione di una tesi finale. La qualifica accademica di Dottore di Ricerca, spettante a chi ha conseguito un dottorato, può dirsi corrispondente al titolo di PhD (acronimo di Philosophiæ Doctor) previsto nei paesi anglosassoni, ed a titoli analoghi presenti in altri paesi. Il Perfezionamento rilasciato dalla Scuola Superiore Sant'Anna e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, nonché il Philosophy Doctorate rilasciato dalla SISSA di Trieste, sono equipollenti per legge al dottorato di ricerca.
Il master universitario è il titolo rilasciato dalle università italiane al termine di «corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente» (ai sensi dell'articolo 3 del decreto MURST 509/1999 e del decreto MIUR 270/2004, e attivati secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 15, della legge n.4 del 14 gennaio 1999). Il master universitario di I livello è rilasciato al termine di corsi a cui si può accedere con la laurea (o titoli legalmente equipollenti, come i diplomi ISEF, o equiparati come titoli accademici stranieri); quello universitario di II livello è rilasciato al termine di corsi a cui si viene ammessi se in possesso di laurea specialistica o magistrale (D.M. 270/2004). Il master universitario ha un preciso riconoscimento legale del titolo in Italia (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e decreto n. 509 del 3 novembre 1999) e all’estero. I corsi finalizzati al rilascio del master universitario durano almeno un anno accademico (la maggior parte di quelli attivi è annuale, ma ne esistono biennali, nessuno più lungo), e prevedono la maturazione di almeno 60 crediti formativi universitari.
Si tratta di laureati che superarono un esame di abilitazione per titoli scientifici e prova didattica. Con tale esame si conseguiva l'abilitazione per una determinata disciplina a svolgere corsi liberi presso le università per cinque anni, al termine dei quali la libera docenza poteva essere definitivamente confermata. La libera docenza fu abolita nel 1970, coloro che ne erano in possesso hanno conservato le loro prerogative compresa quella di fregiarsi del titolo di "Professore".
Sono definite " Medicine non Convenzionali" (MNC) o "Medicine Complementari e Alternative"un ampio gruppo di teorie, metodi, tecniche, prodotti farmaceutici. Tali pratiche vanno esercitate nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia e dalle previsioni del codice di deontologia medica ("Articolo 15 - Pratiche non convenzionali - Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione e si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale del medico. Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso. E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.").
Il loro ruolo e' quello di affiancare la medicina clinica nella promozione e nella tutela della salute. Le medicine e pratiche non convenzionali in elenco, individuate dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nel 2002, sono le più utilizzate oggi in Italia e nei paesi occidentali e sono di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico. Non sono state finora emanate disposizioni legislative che stabiliscano titoli e requisiti in tale settore. I nominativi riportati in questi elenchi sembrano possedere sufficiente competenza in termini di formazione e/o esperienza per esercitare tali discipline. Nella scheda del profilo professionale di ciascun sanitario è possibile prendere conoscenza del curriculum posseduto.
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Si definisce “medico competente” il medico, iscritto ad un apposito albo nazionale e in possesso di titoli e requisiti individuati dai decreti legislativi 81/2008 e 106/2009. Il “medico competente” collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente. Nel presente elenco sono riportati tutti i medici iscritti nell’albo nazionale per i quali l’Ordine ha verificato il possesso dei requisiti richiesti. Gli specifici titoli e requisiti posseduti, suddivisi nelle seguenti cinque categorie, sono riportati dettagliatamente nella scheda del profilo professionale di ciascun sanitario. Iscritto nell'Albo nazionale dei medici competenti e in possesso dei requisiti per svolgere tale funzione : 1) ex art. 38, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica) 2)ex art. 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro) 3) ex art. 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 recepito con delibera della Giunta Regionale Lazio n. 6173/1992, rilasciata ai medici che, alla data dell’11 settembre 1991 abbiano svolto per almeno 4 anni l'attività di medico del lavoro) 4) ex art 38, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (specializzazione in igiene e in medicina preventiva o in medicina legale e dimostrazione di svolgere alla data del 15 maggio 2008 attività di medico competente o di aver svolto tale attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori alla suddetta data) 5) ex art 38, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza), competenza limitata al settore delle forze armate con esclusione dell'ambito civile. |
Ma cos'è l'Albo dinamico?
La prima risposta che viene alla mente è di definire l'Albo dinamico "un modo moderno di tenere conto degli iscritti all'Ordine". Non c'è dubbio. Infatti, che si tratta di una avanzata procedura tecnologica, ideata dal Presidente Giovanni Maria Righetti e dal Consulente informatico dell'Ordine, ArDiGraf, realizzata nel corso del triennio 2006 - 2008, per tenere aggiornata la situazione degli iscritti; procedura innovativa che conferma e rafforza la posizione d'avanguardia guadagnata dall'Ordine di Latina nel panorama delle applicazioni telematiche on-line. Ma l'Albo dinamico è molto più che questo.
L'Albo dinamico è la testimonianza, concreta e operativa, della capacità dell'Ordine di Latina di coniugare insieme il rispetto degli impegni tradizionali e il tempestivo adeguamento alle esigenze del nuovo che avanza, fornendo lo strumento per rispondere in modo adeguato alla nuova missione istituzionale. Ed infatti, tenere aggiornato l'Albo degli iscritti è compito primario che l'Ordine è tenuto a svolgere - e lodevolmente svolge - sin dal primo giorno della sua ricostituzione nell'immediato dopoguerra. La predisposizione dell'Albo dinamico, però, è anche il tempestivo adeguamento alle normative comunitarie e nazionali sulla correttezza nella libera concorrenza dei professionisti medici e odontoiatri, consentendo a ciascun iscritto, sia di pubblicizzare le proprie capacità professionali negli appositi spazi dell'Albo, sia di verificare la correttezza delle informazioni fornite dai Colleghi. L'Albo dinamico costituisce, altresì, lo strumento di garanzia offerto dall'Ordine al libero utilizzo dei cittadini per ricercare e verificare di persona i titoli e le capacità professionali dei medici e degli odontoiatri ai quali intendono rivolgersi per la cura della propria salute. Per queste caratteristiche l'Albo dinamico si qualifica come la testimonianza emblematica di una continuità d'impegno che è capace di rinnovarsi e di rispondere con tempestività, e con sapienza tecnologica, alle mutate condizioni del sistema sociale circostante; con ciò legittimando pienamente la validità dell'Istituzione come fattore di garanzia per la popolazione e per la serietà della professione medica.
gennaio 2009
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Inoltre, al fine di facilitare la ricerca, alcune specializzazioni sono state raggruppate in ulteriori branche presenti nell'area della "specialistica ambulatoriale interna" convenzionata (SUMAI):
· Angiologia
· Audiologia
· Foniatria
· Idroclimatologia
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· Ortodonzia e gnatologia
· Odontoiatra e protesi dentaria
· Odontoiatria e protesi dentale
· Chirurgia speciale odontostomatologica
· Chirurgia stomatologica
· Ortodonzia
· Odontostomatologia N.O.
· Odontostomatologia II
· Stomatologia (malattie della bocca e protesi dentale)
· Odontoiatria e stomatologia
· Clinica odontoiatrica e stomatologia
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· Stomatologia e odontoiatria
· Odontoiatria
· Odontoiatria e protesi dentale o
· dentaria
· Stomatologia
· Chirurgia odontostomatologica
· Chirurgia orale
· Ortognatodonzia
· Odontognatodonzia
· Clinica odontoiatrica
· Odontostomatologia
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