Diploma di formazione in medicina generale
 

Per poter esercitare la professione di medico di medicina generale occorre avere acquisito il diploma di formazione in medicina generale dopo avere frequentato un corso di studi organizzato dalle regioni e attualmente della durata di tre anni. Successivamente, il medico può presentare domanda per essere inserito, sulla base dei titoli posseduti, in una graduatoria regionale che da diritto a partecipare alla assegnazione delle zone carenti di medicina generale. Sono abilitati all’esercizio della medicina generale anche coloro i quali, pur non possedendo tale titolo di studio, hanno ottenuto il diploma di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo entro il 31 dicembre 1994. Non è obbligatorio possedere tale titolo da parte di chi sostituisce il medico di medicina generale per un periodo non superiore a trenta giorni.

Dottorato di Ricerca
 

Il Dottorato di Ricerca è un titolo accademico post lauream. È stato introdotto nel sistema universitario italiano nel 1980 (Legge 21 febbraio 1980, n.28, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382), e rappresenta il più alto grado di istruzione universitaria. Dura 3 anni. Per essere ammessi a un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea specialistica o di un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. La selezione per l’accesso ai Corsi di Dottorato avviene per concorso pubblico. L’attività formativa del Dottorato, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione e si conclude con l’elaborazione di una tesi finale. La qualifica accademica di Dottore di Ricerca, spettante a chi ha conseguito un dottorato, può dirsi corrispondente al titolo di PhD (acronimo di Philosophiæ Doctor) previsto nei paesi anglosassoni, ed a titoli analoghi presenti in altri paesi. Il Perfezionamento rilasciato dalla Scuola Superiore Sant'Anna e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, nonché il Philosophy Doctorate rilasciato dalla SISSA di Trieste, sono equipollenti per legge al dottorato di ricerca.

Master universitario
 

Il master universitario è il titolo rilasciato dalle università italiane al termine di «corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente» (ai sensi dell'articolo 3 del decreto MURST 509/1999 e del decreto MIUR 270/2004, e attivati secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 15, della legge n.4 del 14 gennaio 1999). Il master universitario di I livello è rilasciato al termine di corsi a cui si può accedere con la laurea (o titoli legalmente equipollenti, come i diplomi ISEF, o equiparati come titoli accademici stranieri); quello universitario di II livello è rilasciato al termine di corsi a cui si viene ammessi se in possesso di laurea specialistica o magistrale (D.M. 270/2004). Il master universitario ha un preciso riconoscimento legale del titolo in Italia (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e decreto n. 509 del 3 novembre 1999) e all’estero. I corsi finalizzati al rilascio del master universitario durano almeno un anno accademico (la maggior parte di quelli attivi è annuale, ma ne esistono biennali, nessuno più lungo), e prevedono la maturazione di almeno 60 crediti formativi universitari.

Libera docenza
 

Si tratta di laureati che superarono un esame di abilitazione per titoli scientifici e prova didattica. Con tale esame si conseguiva l'abilitazione per una determinata disciplina a svolgere corsi liberi presso le università per cinque anni, al termine dei quali la libera docenza poteva essere definitivamente confermata. La libera docenza fu abolita nel 1970, coloro che ne erano in possesso hanno conservato le loro prerogative compresa quella di fregiarsi del titolo di "Professore".

Medicine non convenzionali
 

Sono definite " Medicine non Convenzionali" (MNC) o "Medicine Complementari e Alternative"un ampio gruppo di teorie, metodi, tecniche, prodotti farmaceutici. Tali pratiche vanno esercitate nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia e dalle previsioni del codice di deontologia medica ("Articolo 15 - Pratiche non convenzionali - Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione e si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale del medico. Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso. E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.").
Il loro ruolo e' quello di affiancare la medicina clinica nella promozione e nella tutela della salute. Le medicine e pratiche non convenzionali in elenco, individuate dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nel 2002, sono le più utilizzate oggi in Italia e nei paesi occidentali e sono di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico. Non sono state finora emanate disposizioni legislative che stabiliscano titoli e requisiti in tale settore. I nominativi riportati in questi elenchi sembrano possedere sufficiente competenza in termini di formazione e/o esperienza per esercitare tali discipline. Nella scheda del profilo professionale di ciascun sanitario è possibile prendere conoscenza del curriculum posseduto.

AGOPUNTURA
metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell'infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee (punti e meridiani cutanei), per ristabilire l'equilibrio di uno stato di salute alterato. L'Agopuntura comprende anche la Moxibustione (tecnica di stimolo dei punti di Agopuntura attraverso il calore generato dalla combustione di coni di Artemisia secca) e il martelletto "fior di prugna" (somministrazione di piccoli traumi ripetitivi sui punti di Agopuntura)
FITOTERAPIA
metodo terapeutico basato sull'uso delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti opportunamente trattati, uso che può avvenire anche all'interno di un sistema diagnostico-terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina convenzionale
MEDICINA AYURVEDICA
metodo diagnostico, clinico e terapeutico che comprende i principi generali della Tradizione medica dell'India, lo studio delle costituzioni dell'uomo (Vata, Pitta e Kapha) e la peculiare farmacoterapia
MEDICINA ANTROPOSOFICA
metodo diagnostico, clinico e terapeutico definito come "ampliamento dell'Arte Medica", formulato all'inizio del XX° secolo dal filosofo austriaco Rudolf Steiner e dal medico olandese Ita Wegman, che si avvale di un metodo conoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che guida la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle manifestazioni della vita. La Medicina Antroposofica, sistema terapeutico complesso articolato in varie discipline, comprende anche una farmacologia costituita da medicinali tratti dalla Natura e prodotti con metodi peculiari e da medicinali omeopatici sia unitari, sia complessi in formulazione standard
MEDICINA OMEOPATICA
metodo diagnostico, clinico e terapeutico, formulato alla fine del XVIII° secolo dal medico tedesco Samuel Hahnemann, basato sulla "Legge dei Simili", che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze che, in una persona sana, riprodurrebbero i sintomi rilevanti e caratteristici del suo stato patologico, e sulla prescrizione, strettamente individualizzata sul paziente, di medicinali sperimentati secondo la metodologia omeopatica e prodotti per successive diluizioni e succussioni, "unitari" (monocomponente) o "complessi", composti da più ceppi unitari in preparazione magistrale
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
metodo diagnostico, clinico e terapeutico che comprende i principi generali della Medicina Tradizionale Cinese e la peculiare farmacoterapia
OMOTOSSICOLOGIA
metodo diagnostico, clinico e terapeutico, derivato dalla Medicina Omeopatica, formulato nella seconda met&agrev; del XX° secolo dal medico tedesco Hans Heinrich Reckweg, che si avvale di una sua caratteristica base teorica e metodologica e di una sua peculiare strategia terapeutica. La parola Omotossicologia deriva dal concetto di "Omotossina" cioè qualsiasi molecola endogena o esogena capace di provocare un danno biologico all'organismo. L'Omotossicologia interpreta la malattia come espressione della lotta fisiologica dell'organismo che tende ad eliminare le "omotossine" e/o come espressione del tentativo dell'organismo di compensare i danni omotossici subiti. La Omotossicologia si avvale di una farmacologia costituita da medicinali omeopatici a bassa (low dose) ed alta diluizione, sia unitari, sia complessi in formulazione standard
Medico psicoterapeuta
 
Psicoterapeuta è colui (medico o psicologo) che si si occupa della cura di disturbi psicopatologici di diversa gravità che vanno dal modesto disadattamento all'alienazione profonda e possono manifestarsi in sintomi nevrotici oppure psicotici tali da nuocere al benessere di una persona fino ad ostacolarne lo sviluppo causando fattiva disabilità.
Per quanto riguarda i medici, sono autorizzati a svolgere l'esercizio dell'attività psicoterapeutica:
1)Coloro che, sulla base di una norma transitoria, sono stati autorizzati dall'Ordine a proseguire l'esercizio dell'attività psicoterapeutica in quanto, laureati da almeno 5 anni, hanno dichiarato e dimostrato di possedere una specifica formazione professionale in psicoterapia e di esecitarla ad una data fissata dalla legge (articolo 35 della legge 18 febbraio 1989 n.56).
2)Coloro che sono in possesso di diploma di corso di specializzazione in psicoterapia attivato presso scuole universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti (articolo 3 della legge 18 febbraio 1989 n.56).
 
I titoli posseduti e l'articolo della legge in base al quale è autorizzato l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sono riportati nella scheda del profilo professionale di ciascun sanitario.
 
La psicoterapia negli anni si è andata differenziando sempre più dagli orientamenti iniziali generando così un numero estremamente vario e complesso di indirizzi di specializzazioni e di tecniche. Il comportamento di uno psicoterapeuta sarà quindi estremamente diverso, così come le domande che porrà, l'attenzione all'insorgenza del problema rispetto alle aspettative di risoluzione o di remissione del sintomo, saranno utilizzate forme di informazioni e di relazione con il cliente molto varie (silenzio, linguaggio metaforico, informazioni scientifiche e costruzioni filosofiche, contatti corporei e tecniche di respirazione, ecc.).
Pertanto, è importante che lo psicoterapeuta nel suo curriculum descriva analiticamente le competenze possedute e l'aggiornamento continuo delle sue conoscenze.
Esiste un elenco aggiornato ed ufficiale sulle scuole di psicoterapia riconosciute in Italia presso il sito del Ministero dell'Università e della Ricerca. Consultare l'elenco delle scuole riconosciute ha anche il vantaggio di farsi un'idea di quali siano gli orientamenti e tipi di psicoterapie riconosciute.
Medico autorizzato sorveglianza radiazioni ionizzanti
 
 Il Dlgs 230/95 impone a ogni Datore di lavoro che eserciti attività con l'impiego di radiazioni ionizzanti l'attivazione della sorveglianza medica dei lavoratori, che deve essere svolta, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio da radiazioni ionizzanti (Categoria A), dal Medico autorizzato.

Il Medico autorizzato: 
 
• effettua le visite mediche preventive, periodiche e straordinarie dei lavoratori previste dal Dlgs 230/95 e comunica al Datore di lavoro le risultanze di tali visite in relazione all'idoneità dei lavoratori; 
• effettua l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni, ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti agli ambienti di lavoro; 
• istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali; 
• fornisce la propria consulenza al Datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni normali che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
 
Possono svolgere la funzione di medici autorizzati ad effettuare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti unicamente gli specialisti in medicina del lavoro, medicina nucleare o radiologia, previo superamento di un esame davanti ad una apposita commissione stabilita dal Ministero del Lavoro e da quello della Previdenza Sociale e quindi iscritti nell’apposito elenco nazionale.
 
L’elenco dell’Ordine potrebbe non ricomprendere tutti gli iscritti nell’elenco nazionale poiché indica solo coloro che hanno ritenuto opportuno segnalare la loro attività all’Ordine.
 
Nella sezione “La tua professione” del sito dell’Ordine www.ordinemedicilatina.it può essere consultato l’elenco nazionale.
Medico con attività lavorativa equiparata a specializzazione
 
Tale competenza è riconosciuta dall'articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n.175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie" che così recita:
 
“Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.”
 
Pertanto, tale competenza può essere esibita nell'attività libero professionale.
Si porta un esempio per facilitare la comprensione della differenza tra l'esibizione del titolo di medico con attività lavorativa equiparata a specializzazione (1) e quella del titolo di medico in possesso di diploma di specializzazione (2) :
 
(1)   GASTROENTEROLOGIA
(2)   SPECIALISTA IN GASTROENTEROLOGIA
Medico competente in materia di lavoro

Si definisce “medico competente” il medico, iscritto ad un apposito albo nazionale e in possesso di titoli e requisiti individuati dai decreti legislativi 81/2008 e 106/2009. Il “medico competente” collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, è  nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

Nel presente elenco sono riportati tutti i medici iscritti nell’albo nazionale per i quali l’Ordine ha verificato il possesso dei requisiti richiesti. Gli specifici titoli e requisiti posseduti, suddivisi nelle seguenti cinque categorie, sono riportati dettagliatamente nella scheda del profilo professionale di ciascun sanitario.

Iscritto nell'Albo nazionale dei medici competenti e in possesso dei requisiti per svolgere tale funzione :

1) ex art. 38, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica)

2)ex art. 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro)

3) ex art. 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 recepito con delibera della Giunta Regionale Lazio n. 6173/1992, rilasciata ai medici che, alla data dell’11 settembre 1991 abbiano svolto per almeno 4 anni l'attività di medico del lavoro)

4) ex art 38, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (specializzazione in igiene e in medicina preventiva o in medicina legale e dimostrazione di svolgere alla data del 15 maggio 2008 attività di medico competente o di aver svolto tale attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori alla suddetta data)

5) ex art 38, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza)

Ma cos'è l'Albo dinamico?
La prima risposta che viene alla mente è di definire l'Albo dinamico "un modo moderno di tenere conto degli iscritti all'Ordine". Non c'è dubbio. Infatti, che si tratta di una avanzata procedura tecnologica, ideata dal Presidente Giovanni Maria Righetti e dal Consulente informatico dell'Ordine, ArDiGraf, realizzata nel corso del triennio 2006 - 2008, per tenere aggiornata la situazione degli iscritti; procedura innovativa che conferma e rafforza la posizione d'avanguardia guadagnata dall'Ordine di Latina nel panorama delle applicazioni telematiche on-line. Ma l'Albo dinamico è molto più che questo.
L'Albo dinamico è la testimonianza, concreta e operativa, della capacità dell'Ordine di Latina di coniugare insieme il rispetto degli impegni tradizionali e il tempestivo adeguamento alle esigenze del nuovo che avanza, fornendo lo strumento per rispondere in modo adeguato alla nuova missione istituzionale. Ed infatti, tenere aggiornato l'Albo degli iscritti è compito primario che l'Ordine è tenuto a svolgere - e lodevolmente svolge - sin dal primo giorno della sua ricostituzione nell'immediato dopoguerra. La predisposizione dell'Albo dinamico, però, è anche il tempestivo adeguamento alle normative comunitarie e nazionali sulla correttezza nella libera concorrenza dei professionisti medici e odontoiatri, consentendo a ciascun iscritto, sia di pubblicizzare le proprie capacità professionali negli appositi spazi dell'Albo, sia di verificare la correttezza delle informazioni fornite dai Colleghi. L'Albo dinamico costituisce, altresì, lo strumento di garanzia offerto dall'Ordine al libero utilizzo dei cittadini per ricercare e verificare di persona i titoli e le capacità professionali dei medici e degli odontoiatri ai quali intendono rivolgersi per la cura della propria salute. Per queste caratteristiche l'Albo dinamico si qualifica come la testimonianza emblematica di una continuità d'impegno che è capace di rinnovarsi e di rispondere con tempestività, e con sapienza tecnologica, alle mutate condizioni del sistema sociale circostante; con ciò legittimando pienamente la validità dell'Istituzione come fattore di garanzia per la popolazione e per la serietà della professione medica.
 
gennaio 2009

Le specializzazioni attualmente censite in Italia sono circa 1.100. Al solo fine di facilitare la selezione di specializzazioni con denominazioni equipollenti od affini, à stata operata la scelta di raggrupparle così come operato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. E' stata però adeguata la denominazione delle specializzazioni adottando quella introdotta con il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" pubblicato in G.U. n.258 del 5 novembre 2005 - Suppl. Ord. n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la sola specializzazione in "Chirurgia Plastica e Ricostruttiva" è stato ritenuto opportuno mantenere la precedente denominazione ora sostituita (vedi Decreto sopra citato) con quella di "Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica". Tale ultima dizione sarà comunque riportata nella scheda professionale degli iscritti in possesso del relativo diploma rilasciato a partire dall'anno accademico 2009 - 2010.
Le seguenti specializzazioni sono state istituite per esigenze del Servizio sanitario nazionale e non godono del riconoscimento da parte degli stati membri dell'Unione Europea in base alla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali:

  • Genetica medica
  • Medicina aeronautica e spaziale
  • Medicina d'emergenza e urgenza
  • Medicina dello sport
  • Medicina di comunità
  • Medicina legale
  • Medicina termale
  • Neurofisiopatologia
  • Oncologia
  • Psicologia clinica
  • Scienza dell'alimentazione
  • Statistica sanitaria
  • Tossicologia medica
Al fine di facilitare la ricerca di alcune specifiche competenze sono state introdotte le seguenti specializzazioni previste nell'elenco delle branche della "specialistica ambulatoriale interna":
  • Angiologia
  • Audiologia
  • Foniatria
  • Idroclimatologia
AVVERTENZA

Le specializzazioni possedute dagli iscritti all'albo dei medici chirurghi con denominazione diversa da quella che compare nell'elenco dell'albo dinamico sono state classificate applicando i criteri adottati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri oppure utlizzando le tabelle di equipollenza e di affinità previste per le procedure concorsuali. Pertanto, per conoscere l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto dall'iscritto occorre leggere la sua scheda personale.

Nella denominazione "Odontoiatria" sono state raggruppate le seguenti specializzazioni:

  • Ortodonzia e gnatologia
  • Odontoiatra e protesi dentaria
  • Odontoiatria e protesi dentale
  • Chirurgia speciale odontostomatologica
  • Chirurgia stomatologica
  • Ortodonzia
  • Odontostomatologia N.O.
  • Odontostomatologia II
  • Stomatologia (malattie della bocca e protesi dentale)
  • Odontoiatria e stomatologia
  • Clinica odontoiatrica e stomatologia
  • Stomatologia e odontoiatria
  • Odontoiatria
  • Odontoiatria e protesi dentale o dentaria
  • Stomatologia
  • Chirurgia odontostomatologica
  • Chirurgia orale
  • Ortognatodonzia
  • Odontognatodonzia
  • Clinica odontoiatrica
  • Odontostomatologia
Cognome    Nome    
Titoli di studio ed accademici
Informazioni sulle specializzazioni
Diploma di formazione in medicina generaleInformazioni sul Diploma di formazione in medicina generale
Dottorato di ricercaInformazioni sul Dottorato di ricerca
MasterInformazioni sul Master
Libera docenzaInformazioni su Libera docenza
Competenze previste per legge
Medico psicoterapeutaInformazioni medico psicoterapeuta
Medico competente in materia di lavoro Informazioni medico del lavoro
Medico autorizzato sorveglianza radiazioni ionizzanti Informazioni medico autorizzato sorveglianza radiazioni ionizzanti
Medico con attività lavorativa equiparata a specializzazioneInformazioni specialista equiparato

Categorie lavorative in regime di dipendenza o di convenzione
Specifiche competenze acquisite "sul campo"
Cerca per parole "chiave"
E' possibile individuare i medici che hanno segnalato di dedicarsi a specifici settori di attività digitando parole "chiave"
(ad esempio: ecografia tiroidea, ortopedia ginocchio, medicina estetica, ecc.) mentre per la ricerca dei medici che si dedicano alla pratica delle cosiddette "medicine non convenzionali":
Medicine non convenzionaliInformazioni sulle medicine non convenzionali
Medici Chirurghi / Odontoiatri
sospesi dall'esercizio della professione


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